15 anni fa un operaio della Fiat (oggi Fca-Sata) di Melfi fu licenziato perché sorpreso a fumare una sigaretta durante l’orario di lavoro.
Oggi, il lavoratore foggiano, Luigi Nicola Carnevale, è stato reintegrato a titolo definitivo dalla Cassazione.
Carnevale nel Giugno del 2002 si vide recapitare una lettera di contestazione per “aver fumato durante l’attività lavorativa” e “aver reso una prestazione lavorativa non conforme alle istruzioni ricevute ed essere inciampato in un pallet procurandosi volontariamente un infortunio”.
Nel 2014 la Corte d’appello di Potenza aveva smontato il provvedimento adottato nei suoi confronti.
L’azienda aveva disposto il suo reintegro provvisorio ma non aveva rinunciato al ricorso in Cassazione, elencando una serie di precedenti provvedimenti disciplinari per dimostrare che fosse un recidivo.
I giudici della Suprema corte hanno confermato quanto stabilito dai colleghi lucani, per cui il “non corretto espletamento della prestazione lavorativa” si motiva perché “soltanto il giorno precedente era stato assegnato a quella postazione, sicché l’errore era ascrivibile alla scarsa esperienza del lavoratore”.
Anche un precedente infortunio non segnalato in maniera tempestiva andrebbe giustificato “in considerazione del fatto che l’evento […] si era verificato a fine turno; che non avendo reperito il responsabile, il ricorrente si era recato in infermeria per farsi medicare, denunciando in detta sede l’infortunio; che il giorno successivo aveva trasmesso la documentazione medica rilasciata dal pronto soccorso dell’ospedale di Foggia”.
“L’unica mancanza che aveva rinvenuto positivo riscontro”, secondo la Corte d’appello di Potenza, restava quindi quella sigaretta fumata sul posto di lavoro.
Una tesi condivisa dalla Cassazione.
Carnevale, assistito dall’avvocato Antonio Francesco Leccisotti, aveva respinto la contestazione della sigaretta, sostenendo che in fabbrica non ci sarebbero stati cartelli con l’indicazione delle sanzioni previste per la violazione del divieto di fumo.
Ma la Cassazione ha giudicato la questione superflua dal momento che il ricorso dell’azienda è stato respinto.
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