L’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) comunica:
“Sulla base dell’ordinanza n. 787 del 23 agosto 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche a ottobre per coloro che riscuotono presso Poste Italiane SpA è prevista l’anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni.
Il pagamento presso Poste verrà effettuato dal 27 settembre al 1° ottobre.
Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente calendario:
• A-C, lunedì 27 settembre;
• D-G, martedì 28 settembre;
• H-M, mercoledì 29 settembre;
• N-R, giovedì 30 settembre;
• S-Z, venerdì 1° ottobre.
Trattandosi esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno bancabile del mese.
Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS ne richiederà la restituzione.
Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di ottobre, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020.
Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.
Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di ottobre il recupero delle ritenute IRPEF relative all’anno 2020, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.
Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.
Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.
Maggiorazione degli importi dell’Assegno per il Nucleo Familiare
L’articolo 5, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) una maggiorazione dell’assegno stesso. Le disposizioni si applicano, per il solo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a tutte le pensioni per le quali sussiste il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare di cui all’articolo 2, decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153.
Gli incrementi sono pari a:
- 37,50 euro per ciascun figlio, per nuclei fino a due figli;
- 55.00 euro per ciascun figlio, per nuclei con almeno tre figli.
La maggiorazione non viene riconosciuta se, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, l’importo ANF spettante non sia superiore a zero.
La maggiorazione sarà corrisposta, se dovuta, anche sulla mensilità del mese di ottobre 2021.
Pensioni delle gestioni pubbliche: attribuzione per l’anno 2021 delle provvidenze in favore dei grandi invalidi
Anche sul rateo di ottobre 2021 è stato messo in pagamento l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare.
Come noto, l’efficacia della legge 7 febbraio 2006, n. 44 è stata estesa agli anni 2020, 2021 e 2022 e anche per il 2021, come già per il 2020, sono stati prolungati gli effetti delle domande già prodotte.
Sulla scorsa mensilità di settembre 2021 è stato pertanto disposto il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare riferito sia al mese di settembre che agli arretrati relativi al periodo 1 gennaio 2021 – 31 agosto 2021.
Il pagamento proseguirà fino al rateo di dicembre 2021.
L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari a:
- 900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- 450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) ed E), numero 1 della tabella E.
Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2021
Proseguono anche sulla mensilità di ottobre le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.
Sul rateo di pensione di ottobre si procede:
- al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.
Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.
I contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.
Sospensione delle prestazioni collegate al reddito anni 2017 e 2018
Sulla mensilità del mese di ottobre 2021 si provvede alla restituzione delle somme trattenute per mancata comunicazione del reddito ai sensi dell’articolo 35, comma 10 bis, decreto-legge 207/2008 nei mesi di agosto e settembre 2021. Le somme restituite saranno individuate con la voce di cedolino ‘restituzione trattenuta per mancata com. reddito art.35 c. 10 bis d.l. 207/2008′”.