“Tremila assunzioni nella Pubblica amministrazione e stabilizzazione dei lavoratori precari che hanno prestato servizio per almeno tre anni per Regioni, Province e Comuni.
Sono queste le principali misure contenute nella bozza del decreto legge sulla Pubblica amministrazione che giovedì 6 aprile dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri.
Circa 1.700 assunzioni saranno straordinarie, mentre le restanti, in programma tra il 2023 e il 2026, saranno per le forze dell’ordine”.
È quanto si apprende da today che precisa “Il testo provvisorio, composto da 30 articoli, mira a rafforzare l’impianto organizzativo delle amministrazioni che attuano il Pnrr e della capacità amministrativa degli enti locali, attraverso nuove assunzioni e non solo.
Il decreto prevede anche un monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione, e disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità del numero 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento, nonché modifiche alla disciplina dell’Inviato speciale per il cambiamento climatico.
Migliaia di assunzioni nei ministeri
Scorrendo le tabelle allegate alla bozza del decreto, oltre un migliaio sono destinate ai ministeri, fra dirigenti, funzionari e assistenti.
Nello specifico sono previsti:
- 301 assunzioni al ministero dell’Interno;
- 11 al ministero della Cultura;
- 20 al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 210 al ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale;
- 103 al ministero dell’Agricoltura;
- 4 al ministero dell’Ambiente;
- 2 al ministero per le imprese e made in Italy;
- 141 al ministero del Turismo;
- 49 al ministero della Salute.
Inoltre sono previste:
- 15 assunzioni all’Anvur;
- 102 all’Avvocatura dello Stato;
- 72 all’Agenas;
- 112 alla presidenza del Consiglio.
Tra il 2023 e il 2028 sono previste 915 assunzioni nelle forze dell’ordine.
La stabilizzazione dei precari
Per quanto riguarda i precari della Pubblica amministrazione, la bozza introduce diverse misure per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali.
In particolare, viene data la possibilità a Regioni, Province e Comuni di procedere alla stabilizzazione fino al 31 dicembre 2026 che abbiano superato i 36 mesi a tempo determinato, nei limiti della pianta organica e previo superamento di un ‘colloquio selettivo’.
Il piano di rafforzamento dell’organico nella Pa viene attivato anche in vista di un rafforzamento organizzativo delle amministrazioni che attuano il Pnrr e della capacità amministrativa degli enti locali.
Assunzioni ‘straordinarie’ nei vigili del fuoco
Il testo provvisorio prevede anche, ‘al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l’assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 616 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2026′.
Nel dettaglio ‘447 unità a decorrere dal 1° gennaio 2023, di cui:
- 110 nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
- 100 nel ruolo dei capi squadra e capi reparto;
- 30 nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;
- 66 nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnicoprofessionali;
- 60 nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;
- 80 nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi tecnico-professionali;
- 1 nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti sanitari o dei dirigenti ginnico-sportivi’.
E ancora: “169 unità a decorrere dal 1° gennaio 2026, di cui:
- 12 nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco;
- 13 nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
- 10 nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco;
- 50 nel ruolo dei capi squadra e capi reparto;
- 55 nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-professionali;
- 29 nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio;
- 7 nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;
- 7 nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali;
- 1 nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di una unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative;
- 1 nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di una unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative;
- 7 nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnicoprofessionale”.
L’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico
Nasce, presso il dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, l’Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull’effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano Integrato di attività e organizzazione (Piao), anche con specifico riguardo all’impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione.
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definiti la composizione, e il funzionamento dell’Osservatorio.
All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La partecipazione all’Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
L’inviato speciale per cambiamento climatico
‘Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l’inviato speciale per il cambiamento climatico’.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all’inviato nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nasce Enit spa
Infine, sempre secondo la bozza del decreto legge sulla Pubblica amministrazione, nasce Enit Spa, con un capitale sociale iniziale di 10 milioni di euro.
Le azioni sono attribuite al ministero dell’Economia che ‘esercita i diritti dell’azionista’.
‘Al fine di rendere più incisiva e razionale l’attività di supporto svolta da Enit – Agenzia nazionale per il turismo che tenga conto delle specificità del settore e delle potenzialità dell’offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell’offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione verso tali forme di domanda turistica, nonché formazione specialistica degli addetti ai servizi e sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori, il Ministero del turismo – si legge nella bozza del provvedimento – è autorizzato a costituire una società per azioni denominata ‘Enit Spa’ con un capitale sociale iniziale di 10 milioni di euro.
Le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze che esercita i diritti dell’azionista’.
La società, si legge nella bozza, ‘è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, designati dal Ministro del turismo, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato.
Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo’.
Enit spa ‘può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società’.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’ente pubblico Enit- Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono esercitate dalla società Enit spa.
‘Tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla predetta data, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo’, si legge ancora.
Il personale a tempo indeterminato, nonché quello a tempo determinato in servizio presso Enit – Agenzia nazionale per il turismo alla data di entrata in vigore del presente decreto ‘viene contestualmente trasferito in Enit spa in ragione delle medesime funzioni esercitate dall’ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento'”.