Autovelox, si cambia passo.
Questione di giorni per la firma del decreto interministeriale Salvini-Piantedosi che imprimerà una stretta vera.
Le regole saranno super stringenti.
Spiega today che “sulle extraurbane dove il limite è fissato dal codice a 110, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite di velocità imposto è di almeno 90, non meno.
In città non sarà mai possibile sanzionare sotto i 50 all’ora, o almeno: in quei casi la contestazione deve essere immediata.
Fuori città almeno un chilometro tra il segnale e il dispositivo e distanze minime tra i vari autovelox.
E poi quelli “mobili” disincentivati a scapito di quelli fissi.
Ma procediamo con ordine.
Approvata ieri 21 marzo in conferenza stato-città la bozza del decreto autovelox, che disciplina ‘le modalità di collocazione e uso dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del Codice della strada’.
L’obiettivo del decreto autovelox ‘è garantirne un utilizzo conforme a esigenze di sicurezza della circolazione, prevenzione degli incidenti e tutela degli utenti della strada’, sottolinea una nota del Mit.
Insomma, traduciamo: sì alla sicurezza, ma no ai comuni che sfruttano i dispositivi all’eccesso per fare cassa.
Obiettivo arginare l’eccessiva proliferazione di sanzioni, spesso anche oggetto di contenzioso.
Dalle multe date nel 2023, i comuni italiani hanno incamerato il 6,4 per cento in più (oltre un miliardo e mezzo) rispetto all’anno precedente.
La nuova disciplina – si spiega dal ministero – si applica alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento e nei casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata delle violazioni.
Inoltre sono dettate regole stringenti sul collocamento degli autovelox. Questi potranno essere posizionati in aree a elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali.
Ma gli autovelox potranno essere collocati anche in aree dove il limite di velocità individuato non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe.
Ad esempio, sulle strade extraurbane principali, dove è previsto un limite di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite di velocità è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori.
In ambito urbano, non è possibile sanzionare per limiti di velocità inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto, essendo necessaria in tali casi la contestazione immediata.
Inoltre per le strade extraurbane deve intercorrere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo.
Infine per arginare l’eccessiva proliferazione di sanzioni, spesso anche oggetto di contenzioso, si prevedono distanze minime per i tratti stradali su cui sono collocati i dispositivi oltre che distanze minime tra gli stessi autovelox.
Il decreto – si sottolinea ancora – precisa che i dispositivi a bordo di un veicolo in movimento possono essere utilizzati senza contestazione immediata dell’infrazione solo nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili.
Anche questi dispositivi, peraltro, devono essere resi visibili al cittadino”.