Il Comune di Melfi con apposita Ordinanza dispone:
“Divieto del gioco del pallone, di tutti i giochi, sport e altre attività che arrechino molestie, disturbo o mettano in pericolo l’incolumità delle persone o possano danneggiare beni in Piazza Duomo e tutte le piazze e le vie del centro storico.
IL SINDACO
- Premesso che pervengono frequentemente segnalazioni da parte dei cittadini con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare le piazze quale luogo per lo svolgimento di giochi con il pallone nonché numerosi episodi di disturbo principalmente in Piazza Duomo;
- Considerato che i giochi con il pallone ed altre attività che si svolgono mediante lancio di oggetti determinano disturbo alla quiete dei cittadini nonché pericolo per l’incolumità e la sicurezza delle persone e/o l’integrità del patrimonio privato e pubblico con il danneggiamento di beni aventi valore storico e artistico;
- Considerato, inoltre, che le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali delle persone in quanto impediscono il libero utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone e determinano un elevato rischio per la tutela dei beni pubblici di pregio storico ed artistico inestimabile, quale la Cattedrale cittadina;
- Considerato, anche, che la Piazza Duomo ha sempre avuto nel corso degli anni un ruolo civile e religioso di primaria importanza e, come anche le altre piazze del centro storico, sono meta di flussi turistici che aumentano, in alcune fasce orarie e mesi dell’anno, la presenza di persone che le frequentano, sulle quali insistono anche attività commerciali;
- Valutata la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre strumenti per scoraggiare l’utilizzo di Piazza Duomo e di tutto il centro storico quali luogo per lo svolgimento del pallone e di tutte quelle attività che sono di nocumento per il decoro e la sicurezza delle persone;
- Atteso che risulta necessario intraprendere ogni iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità di Piazza Duomo e del centro storico;
- Ritenuto, quindi opportuno, vietare in Piazza Duomo e in tutto il centro storico lo svolgimento di giochi con il pallone, di qualsiasi gioco o sport, che non siano preventivamente autorizzati, e di altre attività che si svolgono mediante lancio di oggetti, allo scopo di garantire l’ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare pericoli per l’incolumità delle persone e del patrimonio storico ed artistico;
Visto l’art. 50, comma 5, del Dcereto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;
Visto l’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
ORDINA
che in Piazza Duomo e in tutte le vie e piazze del centro storico sia vietato:
1. il gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento;
2. tutti i giochi o sport collettivi o individuali che non siano preventivamente autorizzati;
3. tutti quei giochi che prevedono il lancio degli oggetti che possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l’incolumità delle persone nonché danneggiare l’integrità del patrimonio privato e pubblico e i beni avente valore storico ed artistico.
Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale/amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall’articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
Ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad € 50,00 (doppio del minimo).
E’ fatta salva per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo. cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall’articolo 13 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
All’atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.
La Polizia Locale e le atre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate dell’attuazione della presente ordinanza, intimando anche l’immediata cessazione dell’illecito da parte degli autori.
AVVERTE
che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, la presente ordinanza è impugnabile mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione All’Albo Pretorio del Comune di Melfi.
DISPONE
che questa ordinanza venga:
pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Melfi resa nota a mezzo stampa locale trasmessa alle Forze di Polizia di Polizia sull’osservanza del provvedimento.
Dalla casa municipale 27.03.2024 presenti sul territorio per il controllo”.