Il Comune di Genzano di Lucania informa:
“ORDINANZA SINDACALE N°:8 DEL 02/07/2024
PROVVEDIMENTO PER LA PROTEZIONE DEI BOSCHI DAGLI INCENDI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE ANNO 2024
– VISTO il D.P.G.R. n. 143 del 26 giugno 2024 “Dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi boschivi anno 2024”;
Si dispone che
1. In tutto il territorio comunale,
LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE E DI ALTRI RESIDUI VEGETALI NEI CAMPI NON VENGA EFFETTUATA PRIMA DEL GIORNO 15 SETTEMBRE 2024.
2. Il processo di bruciatura, dall’accensione e fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo coadiuvato da personale idoneo.
3. La bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4:00 e totale spegnimento entro le ore 10:00, nonché, in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento.
4. Il proprietario o conduttore dei terreni interessati dalle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Stazione Carabinieri Forestali competente territorialmente(Palazzo San Gervasio – PEC: fpz42684@pec.carabinieri.it), almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo.
5. Nel caso in cui la prevista attività di bruciatura non avvenga, l’interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione al Comando Forestale interessato ed, in caso di nuova data, l’interessato è tenuto ad inoltrare
una ulteriore comunicazione nei tempi di cui al punto precedente.
6. Il proprietario o conduttore del fondo nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta, praticare lungo il perimetro del fondo una apposita precesa “o fascia protettiva”, consistente nella lavorazione di una striscia di terreno larga dai 7 (sette) ai 10 (dieci) metri, che non presenti residui o stoppie affioranti.
In caso d’inosservanza della presente ordinanza, fermo restando la disciplina penale prevista in materia, a carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni pecuniarie di cui all’art.12 della L.R. 22.2.2005 n.13 e precisamente:
● da Euro 380,00 ad Euro 2.600,00 per chiunque brucia le stoppie prima del termine temporale fissato dalla presente ordinanza;
● da Euro 160,00 ad Euro 1.050,00 per chiunque avvia la bruciatura fuori dagli orari consentiti e/o inc ondizioni atmosferiche avverse e/o non ne segue costantemente l’intero processo;
● di Euro 160,00 per chiunque effettua la bruciatura delle stoppie senza inoltrare idonea comunicazione al Comando Carabinieri Forestali dello Stato competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo;
● da Euro 270,00 ad Euro 1.600,00 per chiunque non esegue le precese;
● da Euro 160,00 ad Euro 1.050,00 per chiunque esegue le precese con larghezza inferiore a quella prescritta”.