TASSA MAL CALCOLATA: QUESTE LE PRECISAZIONI DEL COMUNE

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato un comunicato di Federconsumatori Potenza riguardante un possibile errore di calcolo sull’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di San Fele.

Il Sindaco del piccolo comune lucano, Donato Sperduto, ha deciso di chiarire la situazione in ragione della trasparenza nei confronti dei cittadini.

Queste le sue parole:

“Nell’articolo si sostiene che vi sia stato un erroneo conteggio della quota variabile della componente TaRi (la Tassa sui Rifiuti).

Questo erroneo conteggio sarebbe avvenuto in danno dei contribuenti con un indebito arricchimento da parte dell’Ente.

Arricchimento che, ovviamente, non è avvenuto, perché la Tassa Rifiuti è sempre stata riscossa in ossequi alla normativa vigente.

Occorre tuttavia fare chiarezza su quello che la norma prescrive:

  • La Legge n. 147 del 23 Dicembre 2013 ha istituito al comma 639 dell’art. 1, l’Imposta Unica Comunale (IUC) costituita dalle componenti IMu, TaSI e TaRi; nel disciplinare l’applicazione della tassa, al comma 651, prevede che la sua applicazione, deve avvenire secondo i criteri del D.P.R. n. 158 del 29 Aprile 1999, dividendo la tariffa in due parti, una denominata quota fissa e l’altra quota variabile. La quota fissa è legata principalmente alla superficie dell’unità immobiliare, la quota variabile è legata alla quantità di rifiuti in essa prodotti.
  • La stessa normativa, al comma 4 dell’Art. 5 stabilisce che in assenza di sistemi di misurazione dei rifiuti prodotti da ogni contribuente (pesatura dei rifiuti), la quota variabile della tariffa viene determinata in relazione al numero di occupanti l’unità immobiliare, senza alcuna distinzione tra le utenze, né prevedendo una disciplina in merito all’applicazione della tassa sulle così dette pertinenze.
  • Il Comune di San Fele non avendo ancora attivato, come la stragrande maggioranza dei Comuni italiani, sistemi pesatura dei rifiuti prodotti, per le oggettive difficoltà di realizzazione e per i costi collegati a questa metodologia, ha utilizzato i coefficienti presuntivi previsti dalla norma; ed in assenza di specifiche istruzioni in merito, ha fissato l’applicazione della quota variabile sia alle abitazioni che alle pertinenze esentando una sola pertinenza ed applicandola alle successive.

La scelta di applicare la quota variabile anche alle pertinenze non è stata una scelta isolata nel panorama nazionale, questa volta a tutte le pertinenze indistintamente, infatti tale strada è stata infatti scelta anche da numerose amministrazioni tra le quali quelle di Milano, Genova, Bologna, Siracusa, Ancona, Catanzaro; Rimini e Napoli.

La convinzione che la scelta operata, in merito all’applicazione della parte variabile della tariffa, fosse corretta, è stata supportata dalla circostanza, che il Ministero non ha mosso mai alcun rilievo al regolamento, a questi inviato telematicamente secondo le prescrizioni legislative e disponibile per la pubblica consultazione.

Infatti il primo pronunciamento ministeriale in tal senso è quello espresso nella Circolare n. 1/DF del 20 Novembre 2017, contenente chiarimenti sull’applicazione della parte variabile della TaRi, nella quale si comunica che la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche non va applicata sulle pertinenze delle abitazioni.

Appare del tutto evidente che, l’applicazione della quota variabile sulle pertinenze, seppur in maniera limitata rispetto ad altre realtà italiane, è avvenuta in assenza di chiare indicazioni normative, intervenute solo, a chiarimento, dopo quattro anni di applicazione della tassa, e non ha prodotto un maggiore carico tributario per la globalità dei contribuenti, ma solo la sua diversa distribuzione.

La tassa infatti è a “pareggio”, quanto si spende, tanto si deve incassare e la spesa deve essere ripartita tra tutti i soggetti che usufruiscono del servizio, il comune di San Fele quindi, non ha introitato somma non dovute ma ha applicato un criterio di ripartizione della spesa che sembrava rispondere alla normativa, criterio per il quale il ministero non ha sollevato obiezioni e che solo successivamente è stato chiarito non essere in linea con lo spirito della norma.

Appena venuta a conoscenza del chiarimento ministeriale, questa amministrazione ha iniziato, comunque, a rimborsare agli utenti le quote variabili pagate sulle pertinenze, infatti nella bolletta per la TaRi 2018, già consegnata, i cittadini di San Fele hanno trovato, conteggiata come acconto la quota variabile pagata nel 2016.

Per le annualità precedenti si procederà al rimborso nelle annualità successive.

Il Sindaco Donato Sperduto comunica, infine, che gli uffici comunali restano a disposizione dei cittadini   per qualsiasi delucidazione in merito ed invita l’associazione Federconsumatori ad un incontro per fare chiarezza su quanto lamentato”.