In seguito alla lettera aperta pubblicata ieri del sig. Ferdinando di Giacomo in merito alla gestione del campo di calcio a 8 di Rionero di seguito pubblichiamo la mail giunta alla nostra Redazione dell’avvocato Giovanni Chieppa:
“Rispondo alla lettera aperta sottoscritta dal sig. Di Giacomo Ferdinando e da altri cittadini con la quale si metteva in evidenza che in relazione al campo di calciotto sito in Rionero in Vulture in zona C10 sarebbero state diffuse falsità dal sottoscritto e dalla società di calcio dilettantistico Hellas Vulture di Rionero in ordine a tale vicenda, accusandoci ingiustamente di aver attaccato il parroco della Parrocchia Santissimo Sacramento, Don Sandro Cerone e di aver ideato ciò “per ragioni di opportunismo politico e per interesse economico”.
Quanto riportato nella missiva non risponde al vero perché in tutti gli articoli pubblicati sui giornali regionali e su Facebook ho fatto un’analisi di carattere politico e giuridico, premurandomi, finanche, di scrivere due lettere al vescovo di Melfi, Mons. Ciro Fanelli ed al Sindaco di Rionero, Ing. Luigi di Toro, nel tentativo di aprire un tavolo di concertazione tra il Comune, la citata Parrocchia e la società che assisto.
La vicenda de-qua nasce, invece, da un atto di discriminazione che la mia assistita ha subito e che ha stimolato e giustificato un’attenta attività di ricerca sul caso per capire a chi spetta la proprietà dell’area (Lotto 2), la struttura sportiva sopra esistente, l’analisi del contratto di usufrutto che il Comune di Rionero in Vulture ha stipulato con la Parrocchia e rogato dal notaio, dott. Francesco Zotta con studio in Rionero.
Abbiamo, infine, trovato sufficienti e robusti elementi o riscontri probatori che verranno resi pubblici nei prossimi giorni che neutralizzano quanto riportato nella lettera.
Nei vari articoli di stampa e lettere notificate abbiamo anche dato dei suggerimenti utili al Comune di Rionero, nudo proprietario del compendio immobiliare de -quo, al fine di modificare il prefato contratto di usufrutto e per rimettere in equilibrio il rapporto giuridico tra le parti proprio nello spirito del “CLUSTER” che ha caratterizzato la loro relazione sin dall’inizio, ovvero utilizzando un istituto di diritto pubblico contenuto nella legge 7 Agosto 1990 nr. 241 e combinando i disposti degli art. 15 ed 11, comma 2, come avviene in tutti i comuni d’Italia per la gestione comune della struttura sportiva, fermo restando che l’ente poteva da solo gestire quest’ultima o mediante un bando pubblico di interesse generale.
Le domande rivolte nei vari articoli riguardavano solo il “perché” il Comune di Rionero ha concluso un contratto di usufrutto illegittimo tra due enti pubblici che lo ha penalizzato lasciando tutto alla Parrocchia de -qua?
Sulla base di ciò comunico che il sottoscritto e la stessa società Hellas Vulture faranno valere i loro diritti e/o ragioni davanti all’Autorità Giudiziara competente nelle forme e nei termini di legge, atteso che quanto divulgato non ha alcun fondamento fattuale e giuridico.”