Più di 22 milioni di italiani, per il nuovo anno, si ritroveranno in bolletta i 90 euro dell’imposta sulla «detenzione di apparecchi atti alla ricezione di radioaudizioni televisive».
Se non si è effettuato un cambio di residenza o se non si è acquistato una nuova casa, i 90 euro saranno suddivisi in 10 rate mensili nella bolletta della luce.
Chi ha diritto all’esenzione dall’imposta sulla TV o su qualsiasi altro dispositivo idoneo alla ricezione di radioaudizioni televisive?
E chi utilizza il computer per guardare i suoi programmi preferiti, dovrà comunque pagarlo?
E’ presto detto: sono soggetti al pagamento del canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale terrestre o satellitare che sia, ne consegue che un personal computer, anche se collegato in rete (digital signage o simili) e in grado di permettere la visione di un programma radiotelevisivo via Internet – e quindi non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare – non è soggetto all’imposta.
Le date da ricordare.
La scadenza ultima, per comunicare all’Agenzia delle entrate che non si è in possesso di un apparecchio televisivo, è il 31 Gennaio 2019.
Considerato che il canone Rai per il 2020 scatta già a partire da Gennaio, per evitare l’addebito e la richiesta di rimborso, è preferibile presentare la dichiarazione entro fine dicembre.
Laddove si avesse l’intenzione di presentarla in forma cartacea, meglio prima del 20 Dicembre, tenendo conto anche dei tempi di consegna (si ricorda comunque che in ogni caso fa fede il timbro postale).
In alternativa alla posta tradizionale si può utilizzare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online
Per chi scatta l’esenzione
Chiunque abbia intestata un’utenza elettrica per uso domestico residenziale può evitare l’addebito del canone in bolletta laddove potesse dichiarare che in nessuna delle proprie abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica è presente un apparecchio televisivo.
Il modulo può essere compilato anche da un erede laddove l’utenza fosse intestata ad un parente deceduto.
Numerosa la platea degli over 75 con un reddito inferiore agli 8.000 euro.
Rientrano in questa categoria, chi abbia raggiunto il 75esimo anno di età entro il 31 Gennaio 2020, ovvero l’anno per il quale si richiede l’esenzione.
Si potrà invece chiedere l’esonero soltanto per il secondo semestre, se il proprio anno ricadesse nelle date che intercorrono tra il 1° Febbraio al 31 Luglio.
Importante: l’agevolazione spetta soltanto per i televisori presenti nell’abitazione dove si risiede, non per le altre abitazioni di proprietà.
Se si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, per esempio nel caso si superi il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti.
Sono esentati dal pagamento del canone tv, come stabilito dalle convenzioni internazionali:
- gli agenti diplomatici;
- i funzionari o gli impiegati consolari;
- i funzionari di organizzazioni internazionali;
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia.
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dall’interessato, assieme ad una copia del documento di riconoscimento, tramite plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Come ottenere il rimborso.
Tutti coloro che avessero pagato il canone Rai pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esenzione può chiederne il rimborso mediante l’apposito modello.
Se il canone non dovuto fosse stato versato in bolletta, sarà possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello, anche on line, indicando la causale 1.
La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono essere spedite via posta in plico raccomandato all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (allegando copia di un documento di riconoscimento).
Oppure, tramite posta elettronica, con la firma digitale, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.