Per coloro che hanno iniziato i lavori di ristrutturazione dal 1° Gennaio 2019 c’è il rinnovo del bonus mobili nel 2020, che può essere replicato anche per i vecchi beneficiari.
Prorogando la detrazione per la settima volta, sulla legge di Bilancio c’è scritto che per ogni prolungamento dello sconto fiscale sugli arredi si sposta in avanti l’anno di avvio del cantiere collegato.
Nella nuova edizione della Guida al bonus mobili ed elettrodomestici pubblicata dall’Agenzia delle Entrate si evince quanto detto.
Il meccanismo è in sostanza il seguente:
- se i lavori sono iniziati dal 2019, sono agevolati gli acquisti eseguiti fino a fine 2020 (valido anche per gli interventi cominciati quest’anno);
- se sono iniziati dal 2018, rientrano gli acquisti effettuati fino a fine 2019;
- se sono iniziati dal 2017, gli acquisti fino a fine 2018.
Perciò chi ha avviato lavori edilizi entro il 31 dicembre 2018, oggi è tagliato fuori dall’agevolazione sugli arredi.
Potrà, però, beneficiarne in caso di nuovi interventi avviati da qui alla fine dell’anno in corso.
Per quanto riguarda la successione nei pagamenti, oltre alla data di avvio del cantiere, c’è un altro vincolo: è necessario che l’intervento sia iniziato prima dell’acquisto dei mobili.
I pagamenti, però, possono avvenire in ordine libero; ovvero, una volta che l’intervento è partito, i versamenti al mobilificio possono anche precedere i bonifici all’impresa edile.
La formula del bonus è dunque: una detrazione del 50% su una spesa massima di 10.000€, suddivisa in 10 rate annuali ed è riservata a chi beneficia anche della detrazione sulle ristrutturazioni.
Quando si interviene in singole unità immobiliari, i lavori devono essere come minimo di manutenzione straordinaria (vi rientra, ad esempio, il cambio delle finestre, la sostituzione della porta con un’altra blindata, l’installazione di un climatizzatore a pompa di calore).
Nel dettaglio, la spesa per gli arredi può anche essere superiore a quella dei lavori.
Con circolare 13/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate si può ricostruire il calcolo della spesa massima:
“dal plafond 2020 vanno sottratte le spese sostenute nel 2019, se collegate a lavori effettuati nello stesso anno, a prescindere dal fatto che siano proseguiti o no nel 2020 (es. rifacimento del bagno avviato nel 2019, 4.000€ di arredi acquistati nel 2019, ne restano 6.000 agevolabili quest’ann0); dal plafond 2020 non vanno invece defalcate le spese sostenute nel 2019, se collegate a interventi edilizi del 2018 che non sono continuati nel 2019.”
Dunque: l’inizio dei lavori può essere documentato con l’abilitazione amministrativa presentata al Comune oppure con la comunicazione alla Asl (se obbligatoria, tipicamente quando nel cantiere intervengono ditte diverse).
Molti dei lavori cui può essere agganciato il bonus mobili, però, ricadono nell’attività edilizia libera.
In questi casi, è sufficiente una autocertificazione in carta libera che il contribuente può redigere con il fai-da-te (articolo 47 del Dpr 445/2000), in cui come recita il provvedimento 2011/149646 delle Entrate:
“sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente”.
Oltre all’acquisto degli arredi, il bonus agevola anche i grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni e le lavasciuga).
Riguardante il pagamento, può avvenire con bonifico ordinario, bancomat o carte carte di credito.
Nel caso delle card, il pagamento si considera avvenuto nel giorno di uso della carta, e non nel giorno di addebito sul conto: il che potrebbe salvare qualche ritardatario che ha pagato a fine 2019.
Importante ricorda che oltre alla fattura di acquisto dei beni, va conservata anche:
- la ricevuta del bonifico;
- la ricevuta di avvenuta transazione;
- la documentazione di addebito sul conto (per chi usa le carte).
In fine per l’acquisto di alcuni elettrodomestici (forni, firgoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici) si richiede una comunicazione all’Enea, da effettuare entro 90 giorni dal collaudo o consegna.
L’invio è possibile anche con il fai-da-te e l’eventuale dimenticanza non causa decadenza dal bonus (risoluzione 46/E/2019).