In pensione prima del previsto?
Anche quest’anno si può.
Come spiega today “la pensione anticipata è il trattamento pensionistico che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno mensile prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria (i cui requisiti in vigore sono stati definiti dalla cosiddetta riforma Fornero: prevede la possibilità di lasciare il lavoro a 67 anni di età anagrafica, con almeno venti anni di contributi previdenziali versati).
Nel dettaglio, i lavoratori dipendenti privati o autonomi percepiscono la pensione anticipata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle gestioni esclusive dell’Ago (cioè assicurazione generale obbligatoria) dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.
In entrambi i casi è necessario tuttavia il rispetto di alcuni requisiti precisi, consultabili anche sul sito dell’Inps.
Vediamo quali sono.
I lavoratori che hanno raggiunto l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono richiedere la pensione anticipata se risultano in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, oppure 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini.
In base alle norme vigenti, questo requisito (che è in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.
Per il raggiungimento del requisito contributivo in questione è utile la contribuzione a qualsiasi titolo, versata o accreditata: va rispettato però il requisito di almeno 35 anni di contribuzione, escludendo i periodi di malattia e disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, dove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, cioè coloro che possono accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo, possono richiedere la pensione anticipata in due modi diversi:
- al perfezionamento del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini;
- oppure al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita a partire dal 2025, in presenza di almeno venti anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa) e di una prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (il cosiddetto “importo soglia annualmente rivalutato”).
La domanda di pensione anticipata può essere presentata online all’Inps attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare domanda tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164 164 da rete mobile.
La pensione anticipata si può richiedere anche presso gli enti di patronato e gli intermediari dell’istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
E i tempi di lavorazione?
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge in trenta giorni.
Per andare in pensione anticipata a 63 anni (con 30, 32 o 36 anni di contributi), inoltre, si può ricorrere all’Ape sociale.
Nei prossimi tempi questa opzione potrebbe essere indirizzata a una platea più ampia di quella attuale: prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’Inps, entro alcuni limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.
Si tratta di un’indennità corrisposta fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, oppure fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.
La sua scadenza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023.
Nel caso di un lavoro usurante, infine, si può accedere alla pensione al di là dello sconto sugli anni di età, quando si raggiungono i 36 anni di contributi, con sette degli ultimi dieci anni occupati con quella mansione”.