Autovelox, le nuove regole per l’estate: dove li installano, i controlli e le multe

Cambia tutto sugli autovelox quest’estate, o quasi.

Come spiega today: “il decreto sui dispositivi di rilevazione della velocità voluto dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini è finito in Gazzetta ufficiale alla fine del mese di maggio.

L’obiettivo del provvedimento, in vigore da inizio giugno, è chiaro almeno nelle intenzioni: disciplinare in modo rigoroso l’utilizzo e la collocazione degli autovelox.

I comuni dovranno adeguarsi alle nuove regole: sono “essenziali per garantire che gli autovelox siano utilizzati come strumenti di sicurezza e non come un mezzo per aumentare le entrate comunali attraverso le multe”, ha detto Salvini. Secondo una statistica del Sole24Ore, d’altronde, le multe per infrazioni sulle strade nel 2023 sono valse oltre 1,5 miliardi di euro, il 6,4% in più rispetto al 2022 e il 23,7% in più del 2019. I comuni che erogano più sanzioni sono quelli medio-piccoli, con meno di diecimila abitanti: in totale hanno incassato 238,6 milioni di euro.

Di fatto, sono state introdotte alcune misure che modificano in modo sostanziale l’uso e la collocazione dei rilevatori di velocità.

Ci sono novità sull’installazione degli autovelox, sulle distanze, sui controlli e sulle multe. Vediamo cosa cambia in concreto, nel dettaglio.

In primis, con l’ultimo decreto ministeriale Infrastrutture-Interno sono state definite le nuove norme sul posizionamento degli autovelox.

Queste regole non coinvolgono le strade monitorate dagli agenti che fermano subito il trasgressore, ma i cosiddetti impianti fissi, quelli che consentono le rilevazioni a distanza e la successiva notifica della multa.

Le postazioni fisse già installate hanno un tempo di adeguamento di dodici mesi.

Il Sole 24 Ore ha riepilogato oggi il nuovo sistema di norme in vigore per l’estate.

Dall’entrata in vigore del decreto, per installare un autovelox su strade urbane o extraurbane è necessaria almeno una di queste tre condizioni:

  • un’elevata incidentalità, da dimostrare attraverso i numeri dei cinque anni precedenti;
  • l’impossibilità a fermare subito i trasgressori, per caratteristiche contingenti della strada;
  • le velocità reali oltre il limite documentate dal gestore.

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, invece, i controlli sono sempre possibili.

Per le postazioni mobili valgono le regole di quelle fisse, a patto che siano utilizzati con agenti a distanza.

I controlli sono consentiti su strade con un limite non inferiore a 20 chilometri all’ora, oltre a quelli per i 130 sulle autostrade, i 110 sulle strade extraurbane e i 90 su quelle secondarie.

Tra il segnale di limite e la postazione dell’autovelox deve esserci uno spazio di almeno un chilometro.

Tra due postazioni, invece, deve esserci una distanza di almeno quattro chilometri in autostrada, tre sulle extraurbane principali e uno sulle extraurbane secondarie.

Sulle strade a scorrimento il limite non può essere inferiore a 50 chilometri l’ora.

Su quelle urbane è solo di 50 chilometri. Su quelle ciclabili è di 30.

Il segnale di limite deve trovarsi a 200 metri per le strade a scorrimento, a 75 metri per le strade extraurbane.

La lunghezza del tratto sotto controllo non può essere inferiore a mille metri, con due ulteriori precisazioni: occorre evitare un frazionamento in un numero eccessivo di tratti ed evitare la duplicazione di controlli se non sussiste la distanza di almeno mille metri tra postazioni.

Per la legittimità dei controlli restano indispensabili i segnali di preavviso, come imposto dal codice della strada per tutti i controlli di velocità.

Il decreto del ministero dei trasporti del 15 agosto 2007 fissa le distanze minime fra segnale di preavviso e postazione: 250 metri su autostrade ed extraurbane principali, 150 metri sulle altre strade extraurbane e sulle urbane di scorrimento, 80 metri sul resto della rete stradale. Distanze che rimangono tali anche col nuovo provvedimento.

E veniamo alle multe e alla possibilità di contestazione.

Affinché il cittadino non sia “ingiustamente vessato” dall’uso dei dispositivi, il decreto stabilisce anche i casi in cui si può ricorrere alla contestazione immediata.

Viene precisato che è possibile fare ricorso a dispositivi che si trovano a bordo di un veicolo in movimento senza contestazione immediata solo nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili.

In generale, però, gli autovelox a bordo delle auto delle forze dell’ordine devono essere adeguatamente riconoscibili.

I sindaci hanno un anno di tempo per mettere a norma i dispositivi: in questi 12 mesi le multe saranno ancora valide (ricorsi permettendo).

Il decreto non affronta invece il nodo dell’omologazione degli autovelox: finché la questione degli apparecchi “solo approvati ma non omologati” non sarà sanata, tutte le multe emesse con l’autovelox sono a rischio ricorso”.