Tanti risparmiatori, titolari di buoni postali fruttiferi, quasi quotidianamente si rivolgono agli sportelli di Federconsumatori Potenza chiedendo assistenza.
Federconsumatori in una nota a firma dell’Avv. Graziella Romaniello ha fatto sapere:
“In molti casi, con rammarico, siamo costretti a informare che, i buoni in loro possesso, sono prescritti e, quindi, non più rimborsabili per decorrenza del termine decennale.
Non tutti, infatti, sono a conoscenza che, per i buoni postali, il D.M. del 19/12/2000, con l’articolo 8 comma 1, ha elevato il termine prescrizionale da 5 a 10 anni, ciò significa che le somme risparmiate possono essere riscosse non più entro cinque anni bensì entro e non oltre 10 anni dalla scadenza dei buoni; decorso questo termine, interviene la prescrizione e nulla è dovuto al risparmiatore.
Detto ciò, bisogna distinguere tra scadenza del buono postale e prescrizione dello stesso.
Mentre la scadenza indica il termine ultimo oltre il quale il titolo non produce più interessi, si dice, cioè, che il buono diventa infruttifero e varia da buono a buono; la prescrizione, uguale per tutti i buoni, è il termine decennale entro cui richiedere il rimborso, e decorre dalla scadenza del buono.
Decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo i diritti dei titolari si prescrivono a favore dell’emittente e cioè il buono postale non è più rimborsabile.
Quindi, mentre la scadenza individua il periodo “fruttifero” del buono, la prescrizione ne individua la sua “morte”, cioè il momento in cui il titolo non è più rimborsabile, nemmeno in riferimento al capitale.
La differenza è importante perché un buono scaduto può, senza dubbio, essere riscosso sempre nel corso dei dieci anni; un buono prescritto, invece, fa venir meno il diritto ad ottenere qualsiasi rimborso, sia di capitale che di interesse.
Facciamo un esempio: Tizio ha sottoscritto nel 2000 un buono fruttifero decennale, fino al 2010, quindi, il buono ha maturato interessi.
A partire dal 2010, il buono è infruttifero cioè non produce più interessi e, da detto termine inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione, il buono, quindi, andrà prescritto nel 2020, rendendo così irrecuperabili le somme (capitale inizialmente sottoscritto e interessi maturati fino al 2010).
Alla luce della scarsa informazione fornita ai risparmiatori da Poste Italiane s.p.a. all’atto dell’emissione dei buoni, la Federconsumatori invita gli investitori titolari di buoni postali fruttiferi a prestare attenzione e controllare, i buoni in loro possesso, al fine di evitare di incorrere nella prescrizione dello stesso con l’impossibilità di procedere al rimborso.
Altra importante raccomandazione che ci sentiamo di fare ai risparmiatori, prima di chiedere il rimborso del buono, di controllare se questo viene liquidato secondo le condizioni riportate sul titolo o meno.
Se così non fosse è consigliabile rivolgersi ai nostri sportelli per ottenere quanto effettivamente dovuto.
In ordine poi ai buoni fruttiferi postali della Serie “O” e “P” si invitano i titolari a presentare istanza interruttiva dei termini qualora questi fossero stati riscossi”.