Il Consiglio regionale ha approvato, in data 10 Febbraio 2020, a maggioranza (con 17 voti favorevoli, quelli di Fi, Lega, Idea, Bp e Fdi; 5 voti contrari, quelli di M5s, Pd e Iv; 1 astensione, quella del presidente Cicala -Lega) una proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Zullino, Vizziello, Baldassarre, Piro, Aliandro e Quarto su “Modifiche alla L.R. n.30 del 27 ottobre 2014: ‘Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)’.
Il dettato normativo è stato illustrato dal presidente della quarta Commissione consiliare Zullino il quale ha fatto riferimento alle diverse audizioni tenute presso l’organismo consiliare:
“In seguito alle audizioni in Commissione sono emersi chiaramente i rischi connessi ad una eccessiva restrizione dell’offerta pubblica di gioco in ragione del presidio di legalità rappresentato dalla rete dei concessionari dello Stato e alla luce dell’interesse della criminalità organizzata a penetrare i territori attraverso canali di raccolta non autorizzati e in grado di soddisfare la domanda di gioco pur sempre presente”.
Zullino ha, poi, evidenziato i punti salienti del dettato normativo quali il rialzo delle sanzioni, sia dal punto di vista pecuniario in caso di inosservanza delle disposizioni (da 500 a 3 mila euro, da 100 a 1000 euro e da 1000 a 6000 euro) che un ulteriore inasprimento rispetto alla reiterazione delle violazioni stesse fino alla sospensione temporanea delle attività da 20 a 60 giorni e nel caso di reiterazione per tre volte nel corso di un biennio delle violazioni stesse, alla chiusura definitiva dell’attività.
Con l’impianto normativo si specificano meglio i luoghi sensibili da cui far rispettare le distanze per le attività in questione e per stabilire una gradualità delle distanze rispetto al numero di abitanti dei Comuni.
In particolare, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazione in un raggio inferiore a 250 metri nei Comuni con residenti fino a 20 mila abitanti e a 350 metri nei Comuni con residenti superiori a 20 mila abitanti, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori.
Il provvedimento prevede, tra l’altro (emendamenti Sileo), che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, approvi una regolamentazione, valida per tutta la regione, degli orari di funzionamento degli apparecchi.
Nel frattempo, i titolari delle attività dove sono collocati gli apparecchi sono tenuti a comunicare al Comune competente le fasce orarie di interruzione di gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, nel corso del 2017.
Si prevede inoltre che, anche nelle attività già esistenti, le vetrine dei locali dove sono installati gli apparecchi non potranno più essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altri oggetti che ne limitino la visibilità verso l’interno.
Previsto, altresì, il divieto di far credito ai giocatori patologici e il divieto di ogni forma di promozione e fidelizzazione.
Nel dibattito sono intervenuti oltre al presidente della quarta Commissione, Zullino e all’assessore alla Salute Rocco Luigi Leone, i consiglieri Sileo, Coviello e Cariello (Lega), Acito e Bellettieri (FI), Vizziello (FdI), Perrino e Leggieri (M5s), Cifarelli (Pd), Braia e Polese (Iv).