Non si fermano i controlli della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di polizia economico-finanziaria finalizzate al contrasto del sommerso da lavoro ed alla lotta agli sprechi di denaro pubblico.
La Tenenza della Guardia di Finanza di Maratea, nell’ambito delle attività svolte a contrasto del lavoro nero e/o irregolare, ha avviato e concluso un controllo orientato al riscontro della posizione lavorativa del personale impiegato da una impresa esercente l’attività di trasporto merci.
Le Fiamme Gialle della cittadina tirrenica hanno accertato complessivamente l’impiego di due lavoratori completamente in “nero” in quanto, dall’esame della documentazione esibita e dalle dichiarazioni rese dal personale intento in attività lavorativa, non risultava l’instaurazione di alcun rapporto contrattuale con il datore di lavoro, inadempiente anche in ordine agli obblighi di natura previdenziale ed assistenziale.
Più nel dettaglio, i finanzieri sottoponevano a controllo una ditta individuale che, dopo aver consegnato ad un acquirente privato un ingente quantitativo di legna da ardere, ometteva il rilascio della ricevuta fiscale.
Durante le operazioni di servizio, venivano altresì identificati n. 2 lavoratori che collaboravano con il titolare della ditta nelle operazioni di scarico e consegna della merce, risultati essere completamente in nero.
I successivi approfondimenti delle posizioni relative ai lavoratori dipendenti, eseguiti attraverso la consultazione delle banche dati, consentivano di appurare che uno dei lavoratori risultava essere beneficiario della misura di contrasto alla povertà denominata “Reddito di Cittadinanza”.
A carico del datore di lavoro, sono state applicate sanzioni amministrative da un minimo di € 2.460,00 ad un massimo di € 26.260,00 comprensive di una maxi-sanzione non sanabile prevista nel caso di impiego irregolare di lavoratori percettori del reddito di cittadinanza e la conseguente segnalazione agli Uffici competenti.
Il lavoratore, invece, è stato segnalato alla locale Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge nr. 26/2019, norma che sanziona, con la reclusione da uno a tre anni, l’omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio e, laddove intervenga una condanna definitiva, prevede la revoca del beneficio con effetto retroattivo.