Nuove disposizioni sanitarie.
Il dirigente generale del Dipartimento Salute, Ernesto Esposito e il presidente della Regione, Vito Bardi, hanno firmato un’ordinanza che contiene misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus con cui vengono adottate “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid per il territorio della Regione Basilicata”.
L’ordinanza dispone:
1. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020 dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture pubbliche.
2. La possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza “non differibile” provenienti dal Pronto Soccorso. Tale sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti oncologici. Tale sospensione è cogente per tutta l’attività in libera professione Intramoema.
3. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020 delle seguenti attività:
a. Visite ambulatoriali;
b. Esami strumentali diagnostici e/o operativi;
c. Day service;
d. Diagnostica laboratoristica.
Sono fatte salve:
e. Le richieste recanti le motivazioni di urgenza (codice di priorità U), in particolare piani terapeutici, somministrazioni di farmacoterapia (chemioterapia, ecc.) e tutte quelle prestazioni che, ancorché programmate, non sono differibili senza potenziale danno al paziente (controlli post-chirurgici, ecc.);
f. Le prestazioni di dialisi;
g. Le prestazioni oncologiche-chemioterapiche;
h. La radioterapia;
i. Le Pet-Tac;
j. Le donazioni sangue in ottemperanza alla circolare CNS n 638 del 6/03/2020.
Tale sospensione è vigente anche per tutta l’attività in libera professione intramoenia.
Si precisa inoltre che il personale sanitario medico e non medico resosi disponibile a seguito di tale sospensione potrà essere utilizzato dalle Direzioni Sanitarie Aziendali a supporto delle unità impegnate nei piani di emergenza da COVID-19.
4. La sospensione con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020 delle attività front office dei CUP, fatta eccezione per i pagamenti dei ticket relativi a prestazioni urgenti rivolti a pazienti non esenti. Le prestazioni potranno essere prenotate attraverso l’utilizzo dei Call center aziendali e per via telematica.
5. L’adozione di provvedimenti tesi alla riduzione dei punti di accesso alle strutture di degenza e ambulatoriali, al fine di agevolare funzioni di controllo degli stessi, nel rispetto comunque delle prescrizioni di legge in tema di sicurezza sul lavoro e normativa antincendio.
6. Limitazioni dell’accesso a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private ivi compresi gli enti ecclesiastici del Servizio Sanitario Regionale, con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020, come di seguito specificato:
a. l’accesso ai reparti di degenza sarà consentito esclusivamente durante l’orario di visita ad un solo visitatore per paziente;
b. l’accesso agli ambulatori per le prestazioni ambulatoriali o di day service non differibili di cui al punto 2. sarà consentito ad un solo accompagnatore per paziente;
c. è sospeso fino al 3 aprile 2020 1’accesso degli operatori di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici che non rivesta carattere d’urgenza;
d. l’accesso dei tirocinanti, con eccezione dei medici specializzandi ed i medici di medicina generale in formazione, è sospeso fino al 3 aprile 2020;
e. l’accesso dei volontari delle associazioni accreditate, fatta eccezione per quelle organizzate per supporto all’assistenza, è sospeso fino al 3 aprile 2020.