Come in molti sapranno il superbonus è stato rimodulato, rivisto.
Nel decreto aiuti quater del governo Meloni è stata introdotta una rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomìni, e “l’opzione villette”, ovvero la possibilità per i proprietari di singole abitazioni di accedere al beneficio.
La condizione necessaria per accedere al beneficio per questi ultimi è che si debba trattare di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al “quoziente familiare”).
Come si apprende da Today;
“Il governo ha anche precisato che il superbonus si applica invece al 110% ‘fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022’.
Doppio binario, dunque.
Chi avrà già avviato i lavori potrà chiuderli, purché sia rispettato il paletto del 30% dei lavori a settembre di quest’anno, utilizzando il 110% fino alla fine di marzo dell’anno prossimo.
Il secondo binario, in base alle nuove regole fissate dal decreto aiuti quater, viaggerà invece su una strada più stretta e complessa. Ma andiamo con ordine.
La detrazione scenderà dal 110 al 90%, ma soprattutto, stando alle ipotesi che circolano in queste ore, potrà essere utilizzata solo da chi rispetterà requisiti molto stringenti, legati al reddito e alla titolarità dell’immobile: oltre alle seconde case, saranno infatti tagliati fuori affittuari, comodatari e, probabilmente, anche i familiari conviventi per le spese che si prendono in carico.
L’aiuto più grande, sulle unifamiliari, arriva per chi ha centrato il tetto del 30% dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022.
Finora, per loro, c’era tempo fino al 31 dicembre 2022 per completare le spese, beneficiando della detrazione al 110%.
Il decreto aiuti quater dà tempo altri tre mesi a questi soggetti, fino al 31 marzo del 2023.
Gli interventi si potranno completare con più calma.
Il decreto legge disciplina una proroga per chi già ha rispettato il requisito del 30% a fine settembre, ma non c’è nessuna possibilità di entrare in questa casistica per chi non sia arrivato in tempo a quella scadenza.
Chi non ha rispettato quel requisito temporale può portare in detrazione al 110% solo le spese effettuate fino al 30 giugno, utilizzando per i mesi successivi gli altri bonus ordinari.
Su questo punto, il decreto legge non interviene.
Tutti i paletti del superbonus per le villette nel 2023
E veniamo al 2023.
Per il nuovo anno ci sono margini stretti per chi voglia realizzare interventi sulle villette unifamiliari, ottenendo l’agevolazione statale per l’edilizia.
Per gli interventi avviati dal prossimo gennaio su villette e unità indipendenti, la detrazione sarà del 90% per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2023.
Un vantaggio, certo, perché l’assetto precedente non prevedeva nessuna agevolazione per questi immobili.
Ma il decreto legge in questione fissa alcuni paletti che rischiano di ridurre molto il perimetro di chi potrà accedere a questo superbonus 90%.
L’incentivo non sarà accessibile a chiunque.
La prima condizione è che ‘l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale’.
Sono tagliate così fuori le seconde case, che non rientrano nella casistica.
A questo si aggiunge il requisito legato al reddito: non dovrà essere superiore ai 15mila euro, determinati in base al quoziente familiare.
Il nuovo parametro per calcolare il limite di reddito che consente di accedere alla detrazione per le abitazioni unifamiliari fa debuttare un ‘quoziente familiare, appunto: questo sostituisce il riferimento solitamente impiegato per le agevolazioni fiscali, ovvero l’Isee (l’indicatore della situazione economica equivalente).
Gli esclusi dal superbonus nel 2023
E c’è una limitazione ulteriore: nel 2023 gli interventi sulle villette unifamiliari dovranno essere effettuati solo dai proprietari e dai titolari di altri diritti reali di godimento sull’immobile.
Vanno quindi esclusi i comodati e le locazioni, ma anche i pagamenti effettuati dai conviventi non proprietari per le ristrutturazioni (un altro caso molto frequente di compartecipazione degli oneri legati alle ristrutturazioni).
La norma in questione non lo dice esplicitamente, ma sembra una conclusione ‘obbligata’: su quest’ultimo punto si aspetta tuttavia il parere dell’Agenzia delle entrate, per fare chiarezza”.