Melfi, stop a questi botti di Capodanno: ecco l’ordinanza

Il Comune di Melfi comunica:

” Limitazioni e divieti per l’accensione di articoli pirotecnici compresi petardi e razzi finalizzati alla tutela della quiete pubblica, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, tutela degli animali e della incolumità pubblica e del patrimonio pubblico e privato per il periodo dal 31 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.”.

Di seguito l’ordinanza:

” Il SINDACO

• Considerato che l’Amministrazione Comunale, sempre attenta alla tutela della sicurezza ed della pubblica incolumità, ritiene comunque insufficiente ed inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, e si appella soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri;

• Considerata la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla revisione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

• Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati “CE”, i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell’utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell’ambiente e dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica;

• Tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art.5 c.7° (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici – D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123) “l prodotti pirotecnici del tipo con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo con limiti superiori a quanto previsto dal comma.6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati;

• Ritenuto di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in strutture ospedaliere o case di riposo e di tutti quei luoghi in cui gli stessi si ritirano;

• Visto la Legge della Regione Basilicata n.41 del 29 dicembre 2009, recante la disciplina della Polizia Locale e le politiche di sicurezza urbana, la quale statuisce che la Polizia Locale garantisce un adeguato controllo del territorio e concorre alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini;

• Ritenuto di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato, il diritto alla serenità e alla quiete della collettività, tutelare gli animali che possono subire traumi dall’uso indiscriminato di articoli pirotecnici, con conseguente incremento del rischio di fuga degli stessi e della probabilità del verificarsi di incidenti;

• Visto l’art. 54 T.U.E.L.- “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, di non utilizzare prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, nelle piazze e vie di tutto il centro abitato della città, per il periodo dal 31 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

INFORMA

Che le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Lgs. 267/2000.

All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi seguendo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di una o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.347 del Codice di Procedura Penale.

RACCOMANDA

di non raccogliere eventuali artifici inesplosi che dovessero rinvenirsi in strada;

di acquistare prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, ricordando che solo ed esclusivamente gli artifici cosiddetti “declassificati” sono da intendersi di libero commercio;

di non affidare ai minori prodotti che, anche se non espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro.

D I S P O N E

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l’Albo Pretorio on-line e che venga anche pubblicata sul sito internet del Comune di Melfi.

La verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale e agli altri organi di vigilanza.

AVVERTE

Che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento, potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Basilicata da proporre nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1189.

E’, altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online del Comune di Melfi”.