Dal 1° Gennaio 2025, con la delibera 395/2024/R/com di ARERA, entrano in vigore nuove regole che garantiscono maggiore trasparenza e diritti per i consumatori in caso di modifiche contrattuali e teleselling.
Vengono, difatti, recepite le norme di tutela del cliente in caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza e maggiore trasparenza delle comunicazioni.
Ribadita la responsabilità dei venditori anche per i servizi affidati a terzi.
I nuovi contratti introducono nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, con l’obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore.
La delibera 395/2024/R/com di ARERA:
- implementa le modifiche al Codice del Consumo disposte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022;
- rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali;
- armonizza la disciplina in materia di offerte PLACET e di servizio di tutela della vulnerabilità.
Infatti, negli ultimi anni abbiamo avuto modo di constatare che molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, a causa della liberalizzazione, o anche a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati.
Le novità introdotte mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni.
Tra le novità più rilevanti recepite vi è l’obbligo per le società di vendita, nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza, di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole (il supporto durevole è lo strumento che permette al cliente di conservare le informazioni per un lasso di tempo adeguato alle finalità della comunicazione e di riprodurle esattamente come sono state trasmesse).
Per i contratti via telefono, inoltre, sarà necessario che, ai fini della validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile.
Nel caso di contratti stipulati nel contesto di visite non richieste di un venditore (“porta a porta”) presso l’abitazione di un cliente domestico oppure di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale il diritto di ripensamento viene poi esteso da 14 a 30 giorni.
Per questo al consumatore\utente:
1. le modifiche dei contratti saranno comunicate con maggiore chiarezza e in anticipo, così potrà prendere decisioni consapevoli;
2. avrà più tempo per riflettere;
3. i contratti di energia e gas stipulati al telefono o a distanza avranno un periodo di ripensamento maggiore passando dagli attuali 14 giorni a 30 giorni.
Inoltre, le modifiche contrattuali devono essere comunicate in modo chiaro e separato da messaggi di altra natura, come comunicazioni commerciali.
Le variazioni unilaterali o i rinnovi vanno comunicati con un preavviso di almeno 3 mesi.
Il termine si riduce a 1 mese solo in caso di riduzioni dei costi per il cliente.
Se il preavviso non viene rispettato, il venditore è obbligato a corrispondere un indennizzo automatico al cliente.
Gli uffici Adoc di Potenza- Centro sociale Malvaccaro 097146393 – e Matera – Via Degli Aragonesi, 32 0835336531-, come sempre, sono a disposizione di coloro i quali volessero avere maggiori chiarimenti.
Così comunica il Presidente dott. Canio D’ANDREA.