Novità in arrivo su successioni e donazioni, ma anche imposta di registro, di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva.
I cambiamenti sono contenuti nella riforma fiscale pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 2 Ottobre e entreranno in vigore a partire dal 1° Gennaio 2025.
Come spiegato dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, la nuova normativa persegue gli obiettivi di “semplificazione, certezza diritto e razionalizzazione”.
Il cambiamento principale è l’introduzione del meccanismo di autoliquidazione delle imposte: il contribuente verserà la tassa senza attendere di ricevere l’avviso da parte dell’Agenzia delle entrate.
Altri aspetti riguardano la dichiarazione di successione; la disciplina sulle donazioni e sui trust; il trasferimento di aziende in ambito familiare.
Today spiega nel dettaglio le novità introdotte.
“La riforma fiscale in realtà non modifica scaglioni e aliquote, ma interviene sul principio di tassazione: si introduce l’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni per “accelerare tutti i procedimenti e semplificare l’attività degli uffici finanziari”.
In sostanza l’imposta di successione sarà versata e liquidata dal contribuente senza attendere di ricevere l’avviso da parte dell’Agenzia delle entrate.
Solo dopo, l’ente andrà a controllare la correttezza della liquidazione.
Fino ad oggi, la normativa prevedeva invece che la tassa venisse corrisposta successivamente, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione che deve avvenire entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione.
Come anticipato, per il calcolo delle imposte restano le aliquote e le franchigie attuali, che ricordiamo:
- Per coniuge e figli c’è una franchigia di un milione di euro, per ciascun erede, oltre la soglia l’imposta è al 4 per cento
- Per fratelli e sorelle la franchigia è di 100 mila euro, sempre con imposta al 4 per cento se si è oltre la soglia.
- Per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini (parenti del coniuge) fino al terzo grado l’imposta è al 6 per cento;
- imposta all’8 per cento per gli altri soggetti.
- Nel caso in cui il beneficiario sia una persona con disabilità l’imposta si applica solo sulla parte che supera l’ammontare di 1,5 milioni di euro”.