L’INPS, con il messaggio 25 giugno 2020, n. 2593, comunica che nel mese di luglio 2020 l’Istituto provvederà d’ufficio a erogare la somma aggiuntiva, la cosiddetta quattordicesima, in favore dei pensionati.
I requisiti di accesso anagrafici e contributivi sono i seguenti:
Requisiti anagrafici
Il beneficiario deve avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione. Per l’anno 2017 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1954.
Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di:
- pensione con decorrenza nell’anno interessato successiva al 31° gennaio:
- compimento del sessantaquattresimo anno nel corso dell’anno; il beneficio spetta in tal caso anche per il mese di raggiungimento dell’età.
Requisiti contributivi
Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione accreditata in favore del titolare della pensione.
Per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene presa in esame la sola contribuzione degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST-INPGI), mentre viene esclusa quella relativa agli enti privatizzati.
Nel caso in cui il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa è rapportata all’aliquota di spettanza (art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.).
Requisiti Reddituali
Anno di riferimento del reddito
La verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dall’articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In questo ultimo caso, devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente.
Per l’anno 2020 devono essere quindi valutati i seguenti redditi:
- nel caso di prima concessione:
– tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2020 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- nel caso di concessione successiva alla prima:
– i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2020;
– i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2019.
Pertanto, per l’anno corrente sono sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti al 2020.
Per i redditi diversi sono presi in esame quelli conseguiti nell’anno 2019 ovvero, per le prime concessioni, nell’anno 2020.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2020 o 2019, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2016.
In assenza dei redditi relativi agli anni dal 2016 o successivi, il beneficio non è stato attribuito.
La somma aggiuntiva viene in ogni caso corrisposta a luglio 2020, in via provvisoria, e la sussistenza del diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.
1.2 Limiti
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente paragrafo 1.3.
Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
1.3 Tabella
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2020 calcolati in base all’indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2020, pari a +0,4% (art. 2, D.M. 15 novembre 2019).
Anno 2020 (TM mensile € 515,07) | |||||
Anni di contribuzione | TM annuo x 1,5 (tabella A) | TM annuo x 2(tabella B) | |||
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a € 10.043,87 | Tra
€10.043,88 e €10.144,86 |
Tra
€10.144,87 e € 13.391,82 |
Oltre €13.391,82 |
< 15 anni
(< 780 ctr.) |
< 18 anni
(< 936 ctr.) |
€ 437,00 | Max €10.480,87 | € 336,00 | Max €13.727,82 |
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a €
10.043,87 |
Tra
€10.043,88 e €10.169,86 |
Tra € 10.169,87 e
€ 13.391,82 |
Oltre €13.391,82 |
> 15 < 25 anni
(> 781 < 1.300 ctr) |
> 18 < 28 anni
(> 937 <1.456 ctr.) |
€ 546,00 | Max €10.589,87 | € 420,00 | Max €13.811,82 |
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a € 10.043,87 | Tra
€10.043,88 e €10.194,86 |
Tra
€10.194,87 e € 13.391,82 |
Oltre €13.391,82 |
> 25 anni
(>1.301 ctr.) |
> 28 anni
(>1.457 ctr.) |
€ 655,00 | Max 10.698,87 | € 504,00 | Max €13.895,82 |
2. Pensioni della Gestione privata e dei lavoratori di spettacolo e sport
2.1 Platea interessata
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2020 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2020, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92).
La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:
- pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
- pensioni della ex SPORTASS.
2.2 Registrazione delle attività sulla pensione
Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
- GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
- GP1FMPNTIP il valore 1;
- GP1DMPN la data di elaborazione;
- GP1CPRD il valore M2020.
Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:
codice |
descrizione
|
0710 |
elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2020: conguaglio € XXX,00
|
0711 |
elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2020: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn
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0712 |
elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2020: scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|
Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo data base della pensione sulla quale viene attribuita la quattordicesima, viene memorizzato l’importo corrisposto:
GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta.
2.3 Recupero di somme non dovute allo stesso titolo
Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla quattordicesima del 2020 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.
2.4 Apertura procedura “BOOKING” per l’anno 2020
La procedura per l’anno 2020 è stata messa a disposizione delle Strutture territoriali dal 12 giugno 2020.
3. Pensioni della Gestione pubblica
3.1 Platea interessata
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2020 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2020, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:
- soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;
- soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, con l’indicazione della relativa motivazione.
3.2 Redditi utilizzati
Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo on line, entro il giorno 11 maggio 2020.
In assenza delle informazioni relative agli anni 2020 o 2019, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale, ossia i redditi dell’anno 2016.
In assenza di tali redditi, la posizione non è stata elaborata e dovrà essere gestita a cura della Struttura territoriale.
4. Scarto per irreperibilità
Sono state scartate le pensioni delle Gestioni pubbliche e private dei soggetti che, alla data di elaborazione, risultavano in condizione di irreperibilità; dallo scarto per irreperibilità sono stati esclusi i beneficiari che abbiano un pagamento localizzato all’estero tramite Citibank in ragione delle informazioni derivanti dalle periodiche attività di verifica dell’esistenza in vita.
Qualora potenziali beneficiari a cui la prestazione non è stata erogata in quanto risultati irreperibili negli archivi dell’Istituto presentino domanda per l’attribuzione della stessa, dovrà preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità secondo le indicazioni di cui ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.
5. Comunicazioni ai pensionati
Ai beneficiari viene inviata, con spedizione centralizzata, la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.
Per i beneficiari per cui risultino somme da recuperare a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione raccomandata con indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno.
6. Corresponsione d’ufficio e a domanda
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed ENPALS) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2020 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2020, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2020.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto, www.inps.it, se in possesso delle seguenti credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta di identità elettronica 3.0. In alternativa, possono rivolgersi a un Patronato.
Si richiama l’attenzione delle Strutture territoriali affinché tali domande siano esaminate con la massima tempestività e, qualora il beneficio sia spettante, provvedano ad effettuare la ricostituzione reddituale propedeutica alla erogazione della somma sulla prima rata utile di pensione.