Da molti anni l’Organizzazione Sindacale FIALS (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) è impegnata presso i diversi attori istituzionali alla definizione del ruolo dell’autista soccorritore in quanto non esiste una normativa che disciplini il loro operato.
Il Vice Segretario FIALS di Basilicata, Francesco Paolo Venosa, ha ripercorso le tappe sugli sviluppi di questa normativa nella nostra regione:
“La Regione Basilicata, con L.R. 37/2009, aveva riconosciuto la figura professionale dell’autista soccorritore definendolo all’art.1 :”omissis.. è l’operatore tecnico che, a seguito di specifica formazione professionale, provvede alle seguenti attività..omissis…”, ma la Corte Costituzionale con sentenza n.300/2010 ha dichiarato l’illeggitimità costituzionale della stessa Legge Regionale ed in modo particolare l’art. 1, c.1, lett e): “collaborazione nell’intervento di emergenza sanitaria sul territorio nelle varie fasi del suo svolgimento” e l’art.4 :”omissis..svolge la sua attività in collegamento funzionale e in collaborazione con gli altri operatori sanitari ..omissis..”.
L’Avvocatura dello Stato si era espressa dichiarando che le disposizioni della L.R. di Basilicata erano illeggittimate in quanto equiparavano l’autista soccorritore ai professionisti sanitari.
Nel frattempo, la Corte di Cassazione, IV sezione, sentenza n.14007/2015 contestava ad un autista soccorritore di non aver prestato collaborazione ad una infermiera nella fase di movimentazione di un paziente su di una lettiga provocandone il decesso in rapporto:” omissis.. al malaccorto imbragamento e alla circostanza che la barella, in violazione, delle prescrizioni del costruttore, era stata movimentata da una sola persona..omissis..”.
La tesi difensiva dell’autista si era basata sul fatto che detta figura non aveva lo status giuridico di autista soccorritore, ma la Corte di Cassazione, estendendo il principio di garanzia sottolineava che la responsabilità non dipende dal solo ruolo e dalla qualifica svolta, bensì dalle mansioni e attività svolte.
Il principio di garanzia è basato sul comportamento omissivo, ovvero sull’art. 40, comma secondo, del codice penale:” Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo“.
In conclusione, per la Fials è arrivato il tempo di riconoscere la figura dell’autista soccorritore, in modo da dargli il giusto e legittimo riconoscimento giuridico (in primis, l’estensione dei benefici economici di cui all’art.44 CCNL del Comparto), in quanto essi sono “attori e non comparse” della sanità italiana”.