Rionero: multe salate per i “detentori di cani” che non rispettano queste regole. I dettagli

Il Comune di Rionero ha approvato, con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 03/04/2019, il Regolamento comunale per la tutela degli animali.

Eccone il contenuto:

“Ai sensi dell’art. 25 – accesso dei cani ai giardini e ai parchi pubblici:

È fatto obbligo a coloro che conducono cani nei giardini e nei parchi pubblici di:

Tenere i cani a guinzaglio e con idonea museruola.
Disporre di strumenti idonei all’immediata rimozione delle deiezioni canine e provvedere immediatamente alla rimozione delle stesse.

È fatto divieto a coloro che conducono cani nei giardini e nei parchi pubblici di:

Farli accedere alle aree verdi chiuse e alle aree verdi attrezzate per i giochi dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive, nonché in tutte le altre aree in cui tale specifico divieto venga indicato con idonea cartellonistica.

Le violazioni di cui sopra comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 (sanzione in misura ridotta = euro 100,00).

Ai sensi dell’ art. 27 – obbligo di raccolta degli escrementi:

I proprietari e/o i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l’obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi animali sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene pubblica e il decoro del luogo.

L’obbligo di cui sopra sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, villa comunale o altro) dell’intero territorio comunale.

I proprietari e/o i detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o di sacchetto o di altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi, così da ripristinare l’igiene del luogo, nonché di depositare gli escrementi, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi cestelli portarifiuti.

Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.

Le violazioni di cui sopra comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 (sanzione in misura ridotta = euro 100,00).

Ai sensi dell’art. 53 – vigilanza:

La vigilanza sul rispetto delle suddette norme e di tutte le altre norme contenute nel vigente “regolamento comunale per la tutela degli animali” è affidata agli appartenenti al corpo di polizia locale di questo comune e a tutte le forze di polizia presenti sul territorio comunale, nonché alle guardie giurate zoofile volontarie delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, munite di decreto prefettizio rilasciato ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge 20 luglio 2004, n. 189 e ss.mm.ii..

Ordinanza comando polizia locale n. 42 del 23/05/2019

Nei parchi, nei giardini e nelle ville comunali è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli a motore, ad eccezione di quelli autorizzati, nonché di tutti i velocipedi, ad eccezione delle biciclette per bambini fino a 10 anni di età.

Le violazioni di cui sopra saranno sanzionate dagli appartenenti al corpo di polizia locale di questo comune nonché dagli appartenenti a tutti gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del vigente codice della strada, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 14, del medesimo codice della strada”.

Di seguito il documento diffuso dal Comune.